sabato - 20 Aprile - 2024

Tassa rifiuti: per la Cassazione l’Iva va restituita. Facciamo chiarezza

La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n.238 l’illegittimità dell’Iva a riguardi della TIA 1. Cerchiamo di capire le ultime novità

Buona notizie arrivano dalla Corte di Cassazione, che dà speranze per la restituzione dell’Iva sulla tassa rifiuti: grazie ad un’ordinanza depositata si avvia la decisione da parte delle Sezioni Unite della stessa Corte sulla questione dell’applicabilità o meno dell’Iva sulla Tia 2 e sulla Tarip.

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Ora, l’unica cosa da attendere è la decisione del Collegio che, se decidesse di essere favorevole, si darebbe il via ai rimborsi per la quota Iva pagata finora su queste tasse. I Comuni in questi casi dovranno  restituire le somme percepite illegittimamente (l’aliquota Iva è del 10%).

Facciamo chiarezza

La Cassazione, con la sentenza n238 del 24 Luglio 2009, ha stabilito l’illegittimità dell’IVA a riguardo della TIA1 (tariffa di igiene ambientale). Ma visto che la TIA1 non è applicata in tutti i comuni, è bene informarsi se il vostro comune di residenza vi fa pagare questa tassa oppure no, prima di decidere di richiedere un eventuale rimborso. Volendo fare sempre chiarezza e non disorientare i lettori, vi proponiamo di stare attenti a non confondervi con la TIA2 sulla quale l’IVA è ancora applicabile e che la legislatura non ha avuto ancora modo di verificare.

Per quanto riguarda invece la TARES e la Tarsum essi sono già esenti di IVA poichè riconosciute come tributi.

La decisione della Cassazione insomma riguarda chi è soggetto alla tassa rifiuti TIA1, e se voi la pagate, avete tutto il diritto che vi venga risarcita l’iva indebita.

Chi è soggetto alla TIA1 quindi, potrà confidare in un rimborso futuro, non del tutto esiguo eventualmente se chiederete consigli ad associazioni di categoria o professionisti.

Diverso tempo fa l’ADICO (associazione difesa consumatori) ha lanciato un appello a Veritas affinchè calcoli i rimborsi per ogni singolo utente (ricordiamo che si parla di cifre non particolarmente rilevanti, comprese fra i 70 e i 100 euro per tutti i i dieci anni non prescritti) e gli storni ratealmente nelle bollette, togliendo anche 5 o 10 euro a fattura. “Sarebbe un modo per far vedere che lo Stato, così solerte nel chiedere anche mezzo euro al cittadino, pone uguale solerzia pure quando deve restituire lui i soldi” – spttolinea Garofolini.

Partendo dal presupposto che non si può applicare un’imposta come l’Iva su una tassa come quella sui rifiuti, i cittadini si chiedono:  Ma la tassa rifiuti nelle sue varie forme è un tributo o è il corrispettivo di un servizio?

La domanda ha solo risposte che possono giungere da  giudici e  legislatori che per anni hanno analizzato questi casi.

La questione ha un notevole impatto pratico: se si tratta di un tributo l’Iva non è dovuta ed allora quella pagata sinora dovrà essere restituita; se invece è un corrispettivo, è soggetta ad Iva e questa quota in bolletta è stata legittimamente incamerata dai Comuni.

Per anni la Cassazione è intervenuta più volte parlando in modo incerto: ha dapprima affermato  che sia la Tia 1 che la Tia 2 e la Tari hanno natura di tributo perché non c’è un nesso tra la prestazione e il corrispettivo pagato, altre volte ha riferito che hanno natura privatistica e quindi sono un corrispettivo di un servizio.

Per quanto riguarda la TIA1 , si aprirà la strada dei rimborsi, ma per le annualità vecchie bisogna stare attenti alla prescrizione.

Iva tassa rifiuti: come chiedere il rimborso?

Dalla nota pubblicata dalla Federconsumatori nel Marzo 2017 si evince che il rimborso Iva può essere richiesto esclusivamente per la Tia illegittimamente pagata dai cittadini negli ultimi due anni. Ricordano inoltre che non è possibile richiedere la restituzione dei restanti importi indebitamente corrisposti, i quali sono ormai caduti in prescrizione.

Come fare per avere il rimborso quindi?

Il cittadino che decide di richiedere il rimborso dovrà:

  • accertarsi che l’imposta gli sia stata effettivamente addebitata negli anni precedenti; in altre parole, si deve procedere ad un esame dettagliato degli importi riportati nella fattura;
  • verificare che tutte le somme illegittimamente addebitate siano state effettivamente corrisposte;
  • in caso di esito positivo del riscontro, il cittadino può presentare domanda al Comune per ottenere il rimborso dell’Iva del 10% non dovuta sulla tassa sui rifiuti, allegando le fatture, le comunicazioni e le ricevute che dimostrino l’addebito e il pagamento dell’Iva;

La domanda per ottenere il rimborso IVA dovrà essere presentata presso il proprio comune di residenza o consultando gli sportelli delle Associazioni per la difesa dei Consumatori.

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