<h6 dir="auto"><em>La Cassazione ha stabilito, con la sentenza n.238 l&#8217;illegittimità dell&#8217;Iva a riguardi della TIA 1. Cerchiamo di capire le ultime novità</em></h6>
<p dir="auto"><img class="alignnone size-full wp-image-8812" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-470591832.jpg" alt="" width="703" height="497" /></p>
<p dir="auto">Buona notizie arrivano dalla Corte di Cassazione, che dà speranze per la <strong>restituzione dell’Iva</strong> <strong>sulla tassa rifiuti</strong>: grazie ad un’ordinanza depositata si avvia la decisione da parte delle Sezioni Unite della stessa Corte sulla questione dell’applicabilità o meno dell’Iva sulla Tia 2 e sulla Tarip.</p>
<p dir="auto">Ora, l&#8217;unica cosa da attendere è la decisione del Collegio che, se decidesse di essere favorevole, si darebbe il via ai <strong>rimborsi</strong> per la quota Iva pagata finora su queste tasse. I Comuni in questi casi dovranno <strong>restituire le somme</strong> percepite illegittimamente (l’aliquota Iva è del 10%).</p>
<h6 dir="auto"><strong>Facciamo chiarezza</strong></h6>
<p dir="auto">La Cassazione, con la sentenza n238 del 24 Luglio 2009, ha stabilito l&#8217;illegittimità dell&#8217;IVA a riguardo della <strong>TIA1</strong> (tariffa di igiene ambientale). Ma visto che la TIA1 non è applicata in tutti i comuni, è bene informarsi se il vostro comune di residenza vi fa pagare questa tassa oppure no, prima di decidere di richiedere un eventuale rimborso. Volendo fare sempre chiarezza e non disorientare i lettori, vi proponiamo di stare attenti a non confondervi con la TIA2 sulla quale l&#8217;IVA è ancora applicabile e che la legislatura non ha avuto ancora modo di verificare.</p>
<p dir="auto">Per quanto riguarda invece la <strong>TARES e la Tarsum</strong> essi sono già esenti di IVA poichè riconosciute come tributi.</p>
<p dir="auto">La decisione della Cassazione insomma riguarda chi è soggetto alla tassa rifiuti TIA1, e se voi la pagate, avete tutto il diritto che vi venga risarcita l&#8217;iva indebita.</p>
<p dir="auto">Chi è soggetto alla TIA1 quindi, potrà confidare in un rimborso futuro, non del tutto esiguo eventualmente se chiederete consigli ad associazioni di categoria o professionisti.</p>
<p dir="auto">Diverso tempo fa l&#8217;ADICO (associazione difesa consumatori) ha lanciato un appello a Veritas affinchè calcoli i rimborsi per ogni singolo utente (ricordiamo che si parla di cifre non particolarmente rilevanti, comprese fra i 70 e i 100 euro per tutti i i dieci anni non prescritti) e gli storni ratealmente nelle bollette, togliendo anche 5 o 10 euro a fattura. “<em>Sarebbe un modo per far vedere che lo Stato, così solerte nel chiedere anche mezzo euro al cittadino, pone uguale solerzia pure quando deve restituire lui i soldi</em>&#8221; – spttolinea Garofolini.</p>
<p dir="auto">Partendo dal presupposto che non si può applicare un’imposta come l’Iva su una tassa come quella sui rifiuti, i cittadini si chiedono: Ma la tassa rifiuti nelle sue varie forme è un tributo o è il corrispettivo di un servizio?</p>
<p dir="auto"><img class="alignnone size-full wp-image-8818" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-936354598.jpg" alt="" width="724" height="483" /></p>
<p dir="auto">La domanda ha solo risposte che possono giungere da giudici e legislatori che per anni hanno analizzato questi casi.</p>
<p dir="auto">La questione ha un notevole <strong>impatto pratico</strong>: se si tratta di un tributo l’Iva non è dovuta ed allora quella pagata sinora dovrà essere restituita; se invece è un corrispettivo, è soggetta ad Iva e questa quota in bolletta è stata legittimamente incamerata dai Comuni.</p>
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<p dir="auto">Per anni la <strong>Cassazione</strong> è intervenuta più volte parlando in modo incerto: ha dapprima affermato che sia la Tia 1 che la Tia 2 e la Tari hanno natura di tributo perché non c’è un nesso tra la prestazione e il corrispettivo pagato, altre volte ha riferito che hanno natura privatistica e quindi sono un corrispettivo di un servizio.</p>
<p dir="auto">Per quanto riguarda la TIA1 , si aprirà la strada dei rimborsi, ma per le annualità vecchie bisogna stare attenti alla <strong>prescrizione.</strong></p>
<h6 dir="auto"><strong>Iva tassa rifiuti: come chiedere il rimborso?</strong></h6>
<p dir="auto">Dalla nota pubblicata dalla Federconsumatori nel Marzo 2017 si evince che il rimborso Iva può essere richiesto esclusivamente per la <strong>Tia</strong> illegittimamente pagata dai cittadini negli ultimi due anni. Ricordano inoltre che non è possibile richiedere la restituzione dei restanti importi indebitamente corrisposti, i quali sono ormai caduti in <strong>prescrizione</strong>.</p>
<p dir="auto">Come fare per avere il rimborso quindi?</p>
<p dir="auto">Il cittadino che decide di richiedere il rimborso dovrà:</p>
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<li>accertarsi che l’imposta gli sia stata effettivamente addebitata negli anni precedenti; in altre parole, si deve procedere ad un esame dettagliato degli importi riportati nella fattura;</li>
<li>verificare che tutte le somme illegittimamente addebitate siano state effettivamente corrisposte;</li>
<li>in caso di esito positivo del riscontro, il cittadino può presentare <strong>domanda al Comune</strong> per ottenere il rimborso dell’Iva del 10% non dovuta sulla tassa sui rifiuti, allegando le <strong>fatture</strong>, le <strong>comunicazioni</strong> e le <strong>ricevute</strong> che dimostrino l’addebito e il pagamento dell’Iva;</li>
</ul>
<p>La domanda per ottenere il rimborso IVA dovrà essere presentata presso il proprio comune di residenza o consultando gli sportelli delle Associazioni per la difesa dei Consumatori.</p>
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