Attualità

Tassa rifiuti: per la Cassazione l’Iva va restituita. Facciamo chiarezza

<h6 dir&equals;"auto"><em>La Cassazione ha stabilito&comma; con la sentenza n&period;238 l&&num;8217&semi;illegittimità dell&&num;8217&semi;Iva a riguardi della TIA 1&period; Cerchiamo di capire le ultime novità<&sol;em><&sol;h6>&NewLine;<p dir&equals;"auto"><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-8812" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;10&sol;iStock-470591832&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"703" height&equals;"497" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Buona notizie arrivano dalla Corte di Cassazione&comma; che dà speranze per la <strong>restituzione dell’Iva<&sol;strong> <strong>sulla tassa rifiuti<&sol;strong>&colon; grazie ad un’ordinanza depositata si avvia la decisione da parte delle Sezioni Unite della stessa Corte sulla questione dell’applicabilità o meno dell’Iva sulla Tia 2 e sulla Tarip&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Ora&comma; l&&num;8217&semi;unica cosa da attendere è la decisione del Collegio che&comma; se decidesse di essere favorevole&comma; si darebbe il via ai <strong>rimborsi<&sol;strong> per la quota Iva pagata finora su queste tasse&period; I Comuni in questi casi dovranno  <strong>restituire le somme<&sol;strong> percepite illegittimamente &lpar;l’aliquota Iva è del 10&percnt;&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<h6 dir&equals;"auto"><strong>Facciamo chiarezza<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p dir&equals;"auto">La Cassazione&comma; con la sentenza n238 del 24 Luglio 2009&comma; ha stabilito l&&num;8217&semi;illegittimità dell&&num;8217&semi;IVA a riguardo della <strong>TIA1<&sol;strong> &lpar;tariffa di igiene ambientale&rpar;&period; Ma visto che la TIA1 non è applicata in tutti i comuni&comma; è bene informarsi se il vostro comune di residenza vi fa pagare questa tassa oppure no&comma; prima di decidere di richiedere un eventuale rimborso&period; Volendo fare sempre chiarezza e non disorientare i lettori&comma; vi proponiamo di stare attenti a non confondervi con la TIA2 sulla quale l&&num;8217&semi;IVA è ancora applicabile e che la legislatura non ha avuto ancora modo di verificare&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Per quanto riguarda invece la <strong>TARES e la Tarsum<&sol;strong> essi sono già esenti di IVA poichè riconosciute come tributi&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">La decisione della Cassazione insomma riguarda chi è soggetto alla tassa rifiuti TIA1&comma; e se voi la pagate&comma; avete tutto il diritto che vi venga risarcita l&&num;8217&semi;iva indebita&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Chi è soggetto alla TIA1 quindi&comma; potrà confidare in un rimborso futuro&comma; non del tutto esiguo eventualmente se chiederete consigli ad associazioni di categoria o professionisti&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Diverso tempo fa l&&num;8217&semi;ADICO &lpar;associazione difesa consumatori&rpar; ha lanciato un appello a Veritas affinchè calcoli i rimborsi per ogni singolo utente &lpar;ricordiamo che si parla di cifre non particolarmente rilevanti&comma; comprese fra i 70 e i 100 euro per tutti i i dieci anni non prescritti&rpar; e gli storni ratealmente nelle bollette&comma; togliendo anche 5 o 10 euro a fattura&period; &OpenCurlyDoubleQuote;<em>Sarebbe un modo per far vedere che lo Stato&comma; così solerte nel chiedere anche mezzo euro al cittadino&comma; pone uguale solerzia pure quando deve restituire lui i soldi<&sol;em>&&num;8221&semi; – spttolinea Garofolini&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Partendo dal presupposto che non si può applicare un’imposta come l’Iva su una tassa come quella sui rifiuti&comma; i cittadini si chiedono&colon;  Ma la tassa rifiuti nelle sue varie forme è un tributo o è il corrispettivo di un servizio&quest;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto"><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-8818" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;10&sol;iStock-936354598&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">La domanda ha solo risposte che possono giungere da  giudici e  legislatori che per anni hanno analizzato questi casi&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">La questione ha un notevole <strong>impatto pratico<&sol;strong>&colon; se si tratta di un tributo l’Iva non è dovuta ed allora quella pagata sinora dovrà essere restituita&semi; se invece è un corrispettivo&comma; è soggetta ad Iva e questa quota in bolletta è stata legittimamente incamerata dai Comuni&period;<&sol;p>&NewLine;<div id&equals;"&colon;3d" class&equals;"ii gt">&NewLine;<div id&equals;"&colon;1v" class&equals;"a3s aXjCH ">&NewLine;<p dir&equals;"auto">Per anni la <strong>Cassazione<&sol;strong> è intervenuta più volte parlando in modo incerto&colon; ha dapprima affermato  che sia la Tia 1 che la Tia 2 e la Tari hanno natura di tributo perché non c’è un nesso tra la prestazione e il corrispettivo pagato&comma; altre volte ha riferito che hanno natura privatistica e quindi sono un corrispettivo di un servizio&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Per quanto riguarda la TIA1 &comma; si aprirà la strada dei rimborsi&comma; ma per le annualità vecchie bisogna stare attenti alla <strong>prescrizione&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<h6 dir&equals;"auto"><strong>Iva tassa rifiuti&colon; come chiedere il rimborso&quest;<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Dalla nota pubblicata dalla Federconsumatori nel Marzo 2017 si evince che il rimborso Iva può essere richiesto esclusivamente per la <strong>Tia<&sol;strong> illegittimamente pagata dai cittadini negli ultimi due anni&period; Ricordano inoltre che non è possibile richiedere la restituzione dei restanti importi indebitamente corrisposti&comma; i quali sono ormai caduti in <strong>prescrizione<&sol;strong>&period;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Come fare per avere il rimborso quindi&quest;<&sol;p>&NewLine;<p dir&equals;"auto">Il cittadino che decide di richiedere il rimborso dovrà&colon;<&sol;p>&NewLine;<ul>&NewLine;<li>accertarsi che l’imposta gli sia stata effettivamente addebitata negli anni precedenti&semi; in altre parole&comma; si deve procedere ad un esame dettagliato degli importi riportati nella fattura&semi;<&sol;li>&NewLine;<li>verificare che tutte le somme illegittimamente addebitate siano state effettivamente corrisposte&semi;<&sol;li>&NewLine;<li>in caso di esito positivo del riscontro&comma; il cittadino può presentare <strong>domanda al Comune<&sol;strong> per ottenere il rimborso dell’Iva del 10&percnt; non dovuta sulla tassa sui rifiuti&comma; allegando le <strong>fatture<&sol;strong>&comma; le <strong>comunicazioni<&sol;strong> e le <strong>ricevute<&sol;strong> che dimostrino l’addebito e il pagamento dell’Iva&semi;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p>La domanda per ottenere il rimborso IVA dovrà essere presentata presso il proprio comune di residenza o consultando gli sportelli delle Associazioni per la difesa dei Consumatori&period;<&sol;p>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;