Attualità

Ecco le agevolazioni per i genitori in quarantena obbligatoria per casi di Covid a scuola

<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-27190" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;10&sol;iStock-1220178102&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"675" height&equals;"518" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>Figli&comma; scuola&comma; lavoro e Covid&colon; questa la situazione tanto grave che le famiglie stanno affrontando durante questo periodo di pandemia&period; Molte volte il genitore si ritrova a dover restare a casa perchè il proprio figlio è in quarantena obbligatoria&comma; a causa di un alunno positivo in classe&period; Ma come faranno le famiglie a fronteggiare una situazione così di grande difficoltà&quest;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Agevolazioni per i genitori che hanno i figli in quarantena obbligatoria<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p>Smart working e congedo straordinario retribuito al 50&percnt;&comma; la quarantena dei figli di età inferiore ai 14 anni si affronta così&period; Questa la grossa agevolazione concessa ai genitori degli studenti italiani&period;<&sol;p>&NewLine;<p>L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020&comma; n&period;111&comma; recante &OpenCurlyDoubleQuote;<strong><em>Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico&comma; connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19<&sol;em><&sol;strong>”&comma; ha introdotto&comma; a favore dei genitori lavoratori dipendenti&comma; un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro&comma; in tutto o in parte&comma; in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici&comma; disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa&period; Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi&comma; ma non negli stessi giorni&comma; per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 &lpar;data di entrata in vigore del citato decreto-legge&rpar; e il 31 dicembre 2020&period;<&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-27192" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;10&sol;iStock-1213773243&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>Per poter fruire del congedo di cui trattasi&comma; il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti&colon;<&sol;p>&NewLine;<p>a&rpar; deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere&period; In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste&period; Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli&comma; viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate&period; Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>b&rpar; non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5&comma; comma 1&comma; del citato D&period;L&period; n&period; 111&sol;2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli&period; A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa&comma; anche in modalità agile&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>c&rpar; il figlio&comma; per il quale si fruisce il congedo&comma; deve essere minore di anni 14&semi; pertanto&comma; al compimento del 14° anno di età&comma; il congedo non potrà essere più fruito&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>d&rpar; deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso&period; Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi&comma; la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente&period; Pertanto&comma; qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse&comma; il congedo non può essere fruito&comma; non rilevando le situazioni di fatto&period; Nel caso di affidamento o di collocamento del minore&comma; la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo&semi;<&sol;p>&NewLine;<p>e&rpar; il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena&comma; ai sensi dell’articolo 5 del D&period;L&period; n&period; 111&sol;2020&comma; con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Come fare domanda<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-27191" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;10&sol;iStock-1216934840&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali&colon; tramite il portale web&comma; se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto &lpar;oppure di SPID&comma; CIE&comma; CNS&rpar;&comma; utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www&period;inps&period;it&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Si ricorda&comma; che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN&semi; tramite il Contact center integrato&comma; chiamando il numero verde 803&period;164 &lpar;gratuito da rete fissa&rpar; o il numero 06 164&period;164 &lpar;da rete mobile a pagamento&comma; in base alla tariffa applicata dai diversi gestori&rpar;&semi; tramite i Patronati&comma; utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi&period;<&sol;p>&NewLine;