<p><img class="alignnone size-full wp-image-27764" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2020/10/iStock-578271080.jpg" alt="" width="724" height="483" /></p>
<p>I pensionati a Novembre saranno decisamente contenti di ricevere questa bella notizia: l&#8217;assegno del mese successivo infatti, sarà molto più alto. Ma attenzione, non lo sarà per tutti.<br />
Le pensioni erogate dall’Inps a novembre saranno più pesanti, ma solo per i percettori degli assegni di invalidità. Con la prossima rata di novembre 2020 l’Inps provvederà infatti a riconoscere la maggiorazione sociale a favore dei soggetti titolari di pensione di invalidità civile totale al 100%, sordi, ciechi civili assoluti e inabilità ex lege 222/1984.</p>
<p>Il cosiddetto “incremento al milione”, com’è stato chiamato, è un aumento fino a 651,51 euro per 13 mensilità, già riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.</p>
<p>Una vasta platea di cittadini pertanto, potrà beneficiare dell&#8217;aumento pensionistico tanto atteso a cui si aggiungeranno anche le somme arretrate, ovvero quelle di Agosto e Settembre che, per motivi burocratici, non sono stati erogati in tempo. I pensionati con invalidità del 100% insomma, potranno ritrovarsi un accredito di oltre 2000 euro.</p>
<h6><strong>Chi deve presentare domanda e chi no</strong></h6>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-27765" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2020/10/iStock-479620661-2.jpg" alt="" width="724" height="483" /></p>
<p>Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Questi soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.</p>
<p>Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Inps, o i patronati.</p>
<p>Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.</p>
<h6><strong>I requisiti per ottenere l’aumento della pensione di invalidità</strong></h6>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-27766" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2020/10/iStock-1129203912.jpg" alt="" width="788" height="443" /></p>
<p>Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro, che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato.</p>
<p>Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.</p>
<p>Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale questi redditi:</p>
<ul>
<li>il reddito della casa di abitazione;</li>
<li>le pensioni di guerra;</li>
<li>l’indennità di accompagnamento;</li>
<li>l’importo aggiuntivo di 154,94 euro;</li>
<li>i trattamenti di famiglia;</li>
<li>l’indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati</li>
</ul>