<h6><i>La prestazione sanitaria che avete richiesto non può essere erogata entro determinati termini, fissati a 30 giorni dalla data della ricetta, si ha diritto a ricorrere a prestazioni sanitarie private pagando solo il costo del ticket</i></h6>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9057" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/healthcare-survey-picture-id947708594.jpg" alt="" width="1024" height="512" /></p>
<p>In Italia la Sanità, purtroppo, ha delle serie difficoltà che riguardano <strong>le liste d&#8217;</strong><strong>attesa</strong> eccessivamente lunghe e i pazienti, tutti o quasi, ne sono insoddisfatti.</p>
<p>Liste <b>lunghissime</b> che costringono i cittadini che hanno necessità, a sottoporsi ad esami di laboratorio, a esami di diagnostica strumentale o a interventi chirurgici non urgenti ricorrendo a strutture private, con notevole aumento dei costi.</p>
<h6><b>Quali sono i tempi massimi di attesa?</b></h6>
<p>In realtà, però, vi è un decreto <b><a title="Il decreto legislativo. Che cosa è e quali sono le differenze rispetto al decreto legge" href="https://www.studiocataldi.it/articoli/28686-il-decreto-legislativo.asp">decreto legislativo</a> del 1998, precisamente il numero 124</b>, di cui poco si parla o che nessuno o quasi conosce, che dà delle direttive ben precise in materia di liste d&#8217;attesa.</p>
<p>Volendo citare il comma 10 dell&#8217;articolo 3, che tratta dei diritti dei pazienti e delle liste d&#8217;attesa, si può facilmente comprendere che la legge italiana OBBLIGA le Regioni a disciplinare i criteri secondo i quali, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, devono <b>determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata</b>.</p>
<h6><strong>Tempi di attesa lunghi? Vai al privato pagando solo il ticket</strong></h6>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9059" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-1049137600.jpg" alt="" width="682" height="512" /></p>
<p>Cosa fare se, per eseguire una risonanza magnetica, una tac o una ecografia dobbiamo aspettare diversi mesi, magari quando ormai la nostra patologia potrebbe essersi aggravata?</p>
<p>L&#8217;unica soluzione sarebbe andare in una struttura privata, pagando l&#8217;intero costo della prestazione, spesso a caro prezzo, pur di ricevere assistenza quanto prima possibile, per ottenere risultati in anticipo e bloccare la patologia.</p>
<p>C&#8217;è chi però, ha un basso reddito e non ha sufficiente risorse economiche per potersi permettere medici privati ed esami costosi. Preso dallo sconforto, il malato si adatta alla fila lunga, è obbligato ad attendere il suo posto in una interminabile lista d’attesa in ospedale. Insomma ci si rassegna all’idea.</p>
<p>In verità, una soluzione c’è, ed anche particolarmente vantaggiosa, ma sono pochi a conoscerla, anzi quasi nessuno.</p>
<p>Nessuna ASL e ne gli ospedali comunicano tutto ciò ai pazienti, andando a loro discapito.</p>
<p>Il tutto è scritto in un <a href="http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98124dl.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">decreto legislativo del 1998, precisamente il numero 124</a>, il quale al comma 10 cita:</p>
<p>&#8220;<em>le regioni disciplinano i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unita’ sanitarie locali ed ospedaliere determinano,<strong> entro trenta giorni</strong> dall’efficacia della disciplina regionale,<strong> il tempo massimo che puo’ intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni di cui ai commi 3 e 4 e l’erogazione della stessa. Di tale termine e’ data comunicazione all’assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione</strong>, nonche’ idonea pubblicita’ a cura delle aziende unita’ sanitarie locali ed ospedaliere.&#8221;</em></p>
<p>Cosa significa quindi? Significa che <strong>il tempo massimo di attesa, tra la data della richiesta e la prestazione non può e non deve superare i 30 giorni.</strong></p>
<p>Se quindi l&#8217;USL non ci può garantire la prestazione entro 30 giorni, significa che andrete dal privato pagando solo il ticket. Ecco come.</p>
<h6><b>Ricorso alla prestazione libero-professionale intramuraria</b></h6>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9058" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-1152228613.jpg" alt="" width="724" height="483" /></p>
<p>Come previsto dal comma 13, sempre all’ articolo 3:</p>
<p><em><strong>&#8220;</strong></em><strong>qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato</strong> dal direttore generale<em> ai sensi dei commi 10 e 11, <strong>l’assistito puo’ chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attivita’ libero-professionale intramuraria</strong>, <strong>ponendo a carico dell’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unita’ sanitaria locale</strong> nel cui ambito e’ richiesta la prestazione, in misura eguale, <strong>la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima</strong>, sulla scorta delle tariffe vigenti. </em></p>
<p><em><strong>Nel caso l’assistito sia esente</strong> dalla predetta partecipazione l’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito <strong>e’ richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione&#8221;</strong></em></p>
<p><b>Il cittadino si fa carico, così, del solo costo del ticket.</b></p>
<p>Insomma, se la prestazione non può essere garantita entro i tempi massimi garantiti per legge, fissati a 30 giorni, il paziente DEVE PRETENDERE che la medesima prestazione sia fornita dal medico privatamente, in <strong>intramoenia</strong>, senza costi aggiuntivi rispetto al ticket già pagato.</p>
<p>Come fare? Semplice. Il paziente dovrà presentare al direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza una richiesta in carta semplice per «<strong>prestazione in regime di attività libero-professionale intramuraria</strong>». Addirittura, in subordine, è possibile <b>ricorrere anche a prestazioni interamente private</b>.</p>
<h6><b>Liste bloccate</b></h6>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-9060" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-1152444428.jpg" alt="" width="769" height="454" /></p>
<p>Per ovviare a tale &#8220;dovere&#8221;, molte ASL stanno ricorrendo ad un illegittimo escamotage: quello di <b>bloccare le liste d&#8217;attesa</b>, non accettando le prenotazioni dei cittadini che vengono poste nella condizione di &#8220;attesa di entrare nella lista di attesa&#8221;.</p>
<p>Se, quindi, ci si trova di fronte a una lista d&#8217;attesa bloccata, è chiaro che si è dinanzi ad una <b>situazione in cui l&#8217;azienda sanitaria non è in grado di ottemperare al suo dovere di garantire un&#8217;adeguata tempestività delle prestazioni da rendere</b>. Si tratta, in altre parole, di uno dei casi che danno diritto ad usufruire delle prestazioni in regime intramoenia o, in subordine, in regime privato pagando il solo costo del ticket e ponendo la differenza a carico della ASL.</p>
<p>Il sito web <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/24360-liste-d-attesa-lunghe-in-ospedale-scatta-il-diritto-alla-visita-privata-pagando-solo-il-ticket.asp" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">StudioCataldi.it</a>, ha suggerito e pubblicato un modulo Fac simile istanza per la prestazione in regime di attività libero-professionale che riportiamo di seguito</p>
<h6><b>Fac simile istanza per la prestazione in regime di attività libero-professionale</b></h6>
<p>Egr. Dir. Gen. dell&#8217;Azienda Sanitaria _____</p>
<p><b>Oggetto: istanza per usufruire di prestazioni in regime di attività libero-professionale</b></p>
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<p>Io sottoscritto ___________ nato a ___________ il _____________ e residente in _______________ via ___________________ n. __ (C.F.: _____________________)</p>
<p><b>Premesso che</b></p>
<p>&#8211; in data _________ il medico dott. _________ mi ha prescritto il seguente accertamento _______;</p>
<p>&#8211; in data __________, dopo aver tentato di prenotare il predetto accertamento, mi è stata comunicata l&#8217;impossibilità di procedere alla prenotazione prima del _________;</p>
<p>&#8211; il predetto accertamento è tuttavia urgente e non può essere differito così a lungo;</p>
<p>&#8211; in forza del d.lgs. n. 124/1998 è mio diritto conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia.</p>
<p>Tutto ciò premesso,</p>
<p><b>chiedo</b></p>
<p>che la prestazione da me richiesta sia resa in regime di attività libero-professionale intramuraria con onere a carico del servizio sanitario nazionale e che mi venga fornita tempestiva comunicazione in merito, avvisando che in difetto, la predetta prestazione verrà effettuata privatamente con successiva richiesta di rimborso a carico di codesta azienda.</p>
<p>Luogo, data</p>
<p>Firma</p>
<p>Allegati:</p>
<ul>
<li>Copia richiesta di prestazione</li>
<li>Copia comunicazione CUP</li>
</ul>
<p>Fonte consultata: StudioCataldi.it</p>