Attualità

Coronavirus, l’Inps precisa in una circolare: «La quarantena non sarà equiparata alla malattia»

<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-27286" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;10&sol;iStock-1209423875-4&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"788" height&equals;"443" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>Restare in quarantena obbligatoria&comma; dovendo rinunciare a recarsi a lavoro&comma; comporta una perdita di denaro dallo stipendio o i giorni di assenza saranno calcolati come malattia e pagati dall&&num;8217&semi;INPS&quest; Scopriamolo&&num;8230&semi;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Quarantena e malattia&colon; cosa dice l&&num;8217&semi;INPS&quest;<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p>L&&num;8217&semi;Inps precisa che la quarantena da coronavirus non corrisponde alla malattia&period; In caso di nuovi lockdown per emergenza epidemiologica da Covid 19&comma; che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa&comma; l&&num;8217&semi;isolamento domiciliare non sarà equiparato alla malattia&period; L&&num;8217&semi;Istituto di previdenza precisa quali sono le condizioni per essere considerato in malattia con un messaggio nel quale ricorda che il riconoscimento si ha solo quando la quarantena è decisa da un operatore di sanità pubblica&comma; &lpar;come ad esempio nel caso di contatto stretto con soggetti positivi&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-27287" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;10&sol;iStock-1213271996&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>«<em>In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa &&num;8211&semi; sottolinea l&&num;8217&semi;Inps &&num;8211&semi; non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell&&num;8217&semi;articolo 26 del decreto Cura Italia &lpar;quello che prevede l&&num;8217&semi;equiparazione della quarantena con sorveglianza attiva alla malattia&comma;ndr &rpar;&comma; in quanto la stessa prevede un provvedimento dell&&num;8217&semi;operatore di sanità pubblica<&sol;em>»&period; L&&num;8217&semi;Inps spiega anche che la malattia non viene riconosciuta ai lavoratori fragili in smart working a meno di malattia conclamata&period;<&sol;p>&NewLine;<p>«<em>Per quanto riguarda i lavoratori fragili la quarantena e la sorveglianza precauzionale &&num;8211&semi;<&sol;em> si legge nel messaggio &&num;8211&semi; <em>non configurano un&&num;8217&semi;incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell&&num;8217&semi;attività lavorativa&comma; ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando&comma; ai fini del trattamento economico&comma; tali fattispecie alla malattia&period; Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere&comma; sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro&comma; l&&num;8217&semi;attività lavorativa presso il proprio domicilio»&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-27288" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2020&sol;10&sol;iStock-1256746238&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>«<em>L&&num;8217&semi;accesso alla tutela per malattia<&sol;em> &&num;8211&semi; si legge &&num;8211&semi; <em>non può che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane<&sol;em>»&period; Infine la malattia non viene riconosciuta se il lavoratore malato è in cassa integrazione o ha l&&num;8217&semi;assegno dei fondi di solidarietà&period;<&sol;p>&NewLine;<p><em>«Nel mese di settembre<&sol;em> &&num;8211&semi; chiarisce l&&num;8217&semi;Istituto &&num;8211&semi;<em> i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione &lpar;aprile 2019&rpar; hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato &&num;8220&semi;Terminata&&num;8221&semi;&period; Tali nuclei potranno quindi &lpar;a partire dal mese di ottobre 2020&rpar; presentare la domanda di rinnovo di Rdc&period; In caso di rinnovo del beneficio deve essere accettata&comma; a pena di decadenza&comma; la prima offerta utile di lavoro congrua»&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;