Attualità

Controllo annuale delle caldaie: non è obbligatorio farlo ogni anno . Non fatevi “spillare” soldi inutilmente

<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-8392" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;10&sol;iStock-505603439&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>Molti di voi&comma; in particolar modo ora che sta arrivando l&&num;8217&semi;inverno e si dovranno accendere i riscaldamenti&comma; saranno assaliti da pubblicità di tecnici che ci inviteranno ad effettuare il controllo delle caldaie una volta al&&num;8217&semi;anno&comma; asserendo che ciò debba essere fatto per legge per non incappare in spiacevoli sanzioni&comma; ma non è proprio così&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Prima di capire con chiarezza quale sia la periodicità dei controlli da effettuare previsti&comma; citiamo la legge   74 dell’aprile 2013  &lpar;GU n&period;149 del 27-6-2013&rpar;&comma; che indica chiaramente che<strong> la frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante&comma; <&sol;strong>così come negli altri paesi europei<strong>&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Riportiamo di seguito la legge in questione e analizziamo in seguito il suo significato&colon;<&sol;p>&NewLine;<p><em>&&num;8220&semi;Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008&comma; n&period; 37&comma; conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente&period; Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche&comma; o queste non siano piu’ disponibili&comma; le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente&&num;8221&semi;&period;<&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-8391" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;10&sol;iStock-482115575&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>In termini pratici&comma; la legge ci suggerisce che i controlli possono essere eseguiti solo da ditte abilitate&comma; e che è necessario e a dir poco fondamentale&comma; rispettare la data suggerita ed indicata nelle istruzioni tecniche che l&&num;8217&semi;impresa installatrice rende nota quando effettua i lavori sull’impianto&comma; oppure&comma; qualora non ci fossero&comma; bisogna prendere riferimento dalle istruzioni della caldaia fornite dal fabbricante&comma; le quali di solito prevedono al massimo un <strong>controllo ogni 2 anni<&sol;strong>&comma; e in molti casi <strong>anche dopo 4 anni<&sol;strong>&comma; in base al combustibile della caldaia &lpar;solido o liquido&rpar; e alla sua potenza&period;<&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"g-follow" data-annotation&equals;"bubble" data-height&equals;"20" data-href&equals;"&sol;&sol;plus&period;google&period;com&sol;u&sol;0&sol;103136053787698261042" data-rel&equals;"author">Un discorso diverso verrà fatto invece&comma; per la cadenza dei controlli di efficienza energetica &lpar;controllo fumi&rpar;&period; In questo caso dobbiamo fare riferimento all’Art&period; 8&comma; nella sezione &OpenCurlyDoubleQuote;<strong>Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”&period;<&sol;strong><&sol;div>&NewLine;<p>In base alla normativa vigente&comma; per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt&comma; nei quali rientrano tutti quelli domestici&comma; compresi quelli di piccoli condomini&comma; <strong>i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas&comma; metano o GPL<&sol;strong>&period; Invece per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati&period;<&sol;p>&NewLine;<div><strong>Attenzione dunque ai tecnici &OpenCurlyDoubleQuote;furbetti” che tentano di ingannarvi  facendovi cascare nel tranello pur di intascare denaro&colon; continueranno a farvi credere che vige l’obbligo del controllo e&sol;o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione &lpar;fumi&rpar; ogni due anni&comma; altrimenti ci potrebbero essere sanzioni o danni all&&num;8217&semi;impianto&period; <&sol;strong><&sol;div>&NewLine;