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<p><img class="alignnone size-full wp-image-8392" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-505603439.jpg" alt="" width="724" height="483" /></p>
<p>Molti di voi, in particolar modo ora che sta arrivando l&#8217;inverno e si dovranno accendere i riscaldamenti, saranno assaliti da pubblicità di tecnici che ci inviteranno ad effettuare il controllo delle caldaie una volta al&#8217;anno, asserendo che ciò debba essere fatto per legge per non incappare in spiacevoli sanzioni, ma non è proprio così.</p>
<p>Prima di capire con chiarezza quale sia la periodicità dei controlli da effettuare previsti, citiamo la legge 74 dell’aprile 2013 (GU n.149 del 27-6-2013), che indica chiaramente che<strong> la frequenza della manutenzione dipende da quanto disposto dal fabbricante, </strong>così come negli altri paesi europei<strong>.</strong></p>
<p>Riportiamo di seguito la legge in questione e analizziamo in seguito il suo significato:</p>
<p><em>&#8220;Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente&#8221;.</em></p>
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<p><img class="alignnone size-full wp-image-8391" src="https://www.ilmondodelledonne.net/wp-content/uploads/2019/10/iStock-482115575.jpg" alt="" width="724" height="483" /></p>
<p>In termini pratici, la legge ci suggerisce che i controlli possono essere eseguiti solo da ditte abilitate, e che è necessario e a dir poco fondamentale, rispettare la data suggerita ed indicata nelle istruzioni tecniche che l&#8217;impresa installatrice rende nota quando effettua i lavori sull’impianto, oppure, qualora non ci fossero, bisogna prendere riferimento dalle istruzioni della caldaia fornite dal fabbricante, le quali di solito prevedono al massimo un <strong>controllo ogni 2 anni</strong>, e in molti casi <strong>anche dopo 4 anni</strong>, in base al combustibile della caldaia (solido o liquido) e alla sua potenza.</p>
<div class="g-follow" data-annotation="bubble" data-height="20" data-href="//plus.google.com/u/0/103136053787698261042" data-rel="author">Un discorso diverso verrà fatto invece, per la cadenza dei controlli di efficienza energetica (controllo fumi). In questo caso dobbiamo fare riferimento all’Art. 8, nella sezione “<strong>Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici”.</strong></div>
<p>In base alla normativa vigente, per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, <strong>i controlli devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL</strong>. Invece per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.</p>
<div><strong>Attenzione dunque ai tecnici “furbetti” che tentano di ingannarvi facendovi cascare nel tranello pur di intascare denaro: continueranno a farvi credere che vige l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni, altrimenti ci potrebbero essere sanzioni o danni all&#8217;impianto. </strong></div>