Attualità

Cassazione: non commette reato il datore che ci prova con la badante, la vicenda

<h6><em>La cassazione si è pronunciata dichiarando che non c’è reato se il datore di lavoro importuna la badante che ha assunto&period; La sentenza arriva dopo che una donna ha denunciato l’uomo che ci provava con lei&comma; chiedendole favori sessuali ma senza mai essersi permesso di sfiorarla o maltrattarla senza il suo consenso&period;<&sol;em><&sol;h6>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone wp-image-4779 size-full" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;08&sol;iStock-492460866&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>Purtroppo leggere notizie di questo genere ci lasciano l’amaro in bocca&colon; pensare di dover lavorare come badante significa dover sopportare che il nostro datore di lavoro ci importuni e che la legge non ci tuteli&comma; sembra fantascienza&period; <strong> <&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Con la<strong> sentenza n&period; 31195&sol;2019 <&sol;strong>la Cassazione <strong>assolve il datore di lavoro di una badante<&sol;strong>&comma; accusato di aver avanzato <strong>numerose richieste di natura sessuale<&sol;strong> alla donna&comma; <strong>dietro minaccia di licenziamento in caso di rifiuto<&sol;strong>&period; Assoluzione fondata sulla mancata prova della minaccia e sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla donna&comma; perché troppo schietta e diretta nel difendere le proprie ragioni con il datore&period; E poi le richieste erano accompagnate da &&num;8220&semi;per favore&&num;8221&semi; e &&num;8220&semi;per piacere&&num;8221&semi;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Una sentenza che fa davvero molto arrabbiare le donne poiché&comma; nonostante siamo nel 2019&comma; il rispetto per loro non è mai abbastanza e questa sentenza ne è la dimostrazione&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Soprattutto perché la Acli colf&comma; ha reso noto che&comma; su più di 850 badanti intervistate&comma; il 14&percnt; ha dichiarato di essere stata vittima di violenza sessuale&comma; il 10&percnt; di insulti&comma; il 5&percnt; di essere stata colpita da oggetti e il restante 2&percnt; di aver subito percosse&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Cerchiamo di capire che cosa ha portato la Cassazione a dare una sentenza di questo genere&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>La vicenda processuale<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p>Il giudice di primo grado condanna l&&num;8217&semi;imputato ritenendolo responsabile del reato&period; Il Tribunale lo assolve però per insussistenza del fatto&comma; rispetto alla diversa imputazione di tentata violenza sessuale&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ricorre in Cassazione la donna dicendo che il giudice non ha preso in considerazione le sue parole&comma; le minacce ricevute&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Provarci con la badante anche se in modo grottesco non è reato<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p>La Cassazione&comma; ha rigettato il ricorso della donna perché infondato&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La corte d’Appello si è pronunciata dicendo di aver analizzato attentamente le dichiarazioni sottoscritte dalla donna&comma; di aver appreso l’insistenza e la minaccia dell’uomo che l’avrebbe licenziata in caso lei non si fosse concessa ma&comma; questo non esclude&comma;<strong> che siffatte sollecitazioni abbiano superato il limite&comma;<&sol;strong> <strong>ma che non possono essere punite penalmente&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Anche se presenti <strong>registrazioni effettuate dalla donna<&sol;strong>&comma; riproducenti alcuni colloqui avvenuti fra lei e l&&num;8217&semi;imputato in cui questi&comma; ignaro del fatto che le sue parole erano oggetto di registrazione&comma; chiedeva a lei rapporti sessuali&comma; si dichiara bensì <strong>disposto a pagarla&comma;<&sol;strong> ma non le indirizza alcuna minaccia&comma; anzi la invita a soddisfare la sua richiesta &&num;8220&semi;<strong>per favore&&num;8221&semi; o chiedendole &&num;8220&semi;per piacere&&num;8221&semi;&period;<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Non è risultato quindi che il datore abbia minacciato la donna di farle perdere il posto di lavoro se non avesse soddisfatto le sue richieste sessuali&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ricorrere a frasi tipo &&num;8220&semi;Chi sta a casa mia deve fare quello che dico io&&num;8221&semi; non è sufficiente a punire un individuo&period; Per quanto riguarda infine le dichiarazioni fatte dalla donna&comma; la Corte d&&num;8217&semi;Appello&comma; le ha ritenute inattendibili a causa di un quadro un po&&num;8217&semi; incerto dato dalla donna&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Le sue parole non sono state molto convincenti e visto che si trattava solo di parole appunto&comma; e che l’uomo non l’ha mai sfiorata&comma; la Cassazione ha deciso di assolvere il datore di lavoro senza pensarci due volte&period;<&sol;p>&NewLine;