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Assicurazione casalinghe: obbligatoria pagarla altrimenti si rischia una sanzione. La polizza che tutela le donne dagli infortuni domestici

Non tutte le casalinghe lo sanno ma, la legge italiana asserisce l’obbligo del pagamento dell’Assicurazione casalinghe, una polizza obbligatoria che dovranno versare tutte le donne che svolgono lavori domestici e che si prendono cura della propria dimora e della propria famiglia.

È obbligatoria pertanto pagare un importo di 24 euro annuali.  Va pagato all’Inail dopo averne fatto richiesta e vogliamo ribadire che è obbligatoria!
L’obbligo del pagamento si riferisce a tutti coloro che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il classico lavoro casalingo (cura della famiglia e della casa).

La Legge di bilancio 2019 aveva apportato alcune modifiche alle coperture e al premio: quest’ultimo è stato elevato a 24 euro.

Solitamente va pagato entro il 31 gennaio, ma con la riforma si è verificato il raddoppio delle scadenze: acconto e saldo. L’acconto era pari all’importo del vecchio premio (12,91 euro) e bisognava versarlo entro il 31 gennaio 2019. Ora l’Inail ha fissato il 15 ottobre come termine per pagare il saldo di 11,09 euro .Entrambi i termini di pagamento pertanto sono ormai oltrepassati pertanto, si dovrà attendere nuovamente Gennaio per attuare la polizza.

Chi ha l’obbligo al pagamento?

E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

  • ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
  • non è legato da vincoli di subordinazione
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.




In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione)
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni
  • i lavoratori in mobilità
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
E’ escluso dall’obbligo assicurativo:

  • colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso




E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.

Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore, comunque, all’equivalente del premio (24,00 euro).
Sono a disposizione degli assicurati Contact center, Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali.

La copertura quali danni copre?

L’assicurazione gestita dall’Inail paga una rendita vitalizia a chi rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici, la percentuale di invalidità permanente contemplata per avere un indennizzo è pari al 16% (prima del 2019 la soglia per avere l’indennità era molto più alta: ad esempio ora è coperta la perdita dell’alluce e del corrispondente metatarso, mentre prima non lo era). Inoltre per l’invalidità compresa tra il 6 e il 15% si avrà diritto a un rimborso una tantum di 300 euro. In caso di morte dell’assicurato, la rendita, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene corrisposta agli eredi.

Polizza obbligatoria

Come abbiamo già accennato, il pagamento della polizza è obbligatorio per legge e un mancato pagamento prevederà il versamento di interessi di mora che non possono superare l’ammontare del premio stesso. Quello che conta però è che chi non si assicura rimane scoperto in caso di infortunio.

Come fare

Per rendere più agevole il pagamento dell’integrazione, l’Inail sta inviando agli interessati una lettera con il bollettino PA precompilato di 11,09 euro. Chi non ha versato l’acconto, può mettersi in regola pagando i 24 euro in unica soluzione. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale INAIL.