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Assicurazione casalinghe: obbligatoria pagarla altrimenti si rischia una sanzione. La polizza che tutela le donne dagli infortuni domestici

<h6><&sol;h6>&NewLine;<h6><em>Non tutte le casalinghe lo sanno ma&comma; la legge italiana asserisce l&&num;8217&semi;obbligo del pagamento dell&&num;8217&semi;Assicurazione casalinghe&comma; una polizza obbligatoria che dovranno versare tutte le donne che svolgono lavori domestici e che si prendono cura della propria dimora e della propria famiglia&period;<&sol;em><&sol;h6>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-11422" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;iStock-1079562580&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>È obbligatoria pertanto pagare un importo di 24 euro annuali&period;  Va pagato all’<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;inail&period;it&sol;cs&sol;internet&sol;attivita&sol;assicurazione&sol;assicurazione-infortuni-domestici&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noopener noreferrer"><strong>Inail<&sol;strong><&sol;a> dopo averne fatto richiesta e vogliamo ribadire che è obbligatoria&excl;<br &sol;>&NewLine;L&&num;8217&semi;obbligo del pagamento si riferisce a tutti coloro che svolgono in via non occasionale&comma; gratuitamente e senza vincolo di subordinazione&comma; il classico lavoro casalingo &lpar;cura della famiglia e della casa&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La Legge di bilancio 2019 aveva apportato alcune modifiche alle coperture e al premio&colon; quest’ultimo è stato elevato a 24 euro&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Solitamente va pagato entro il 31 gennaio&comma; ma con la riforma si è verificato il raddoppio delle scadenze&colon; acconto e saldo&period; L’acconto era pari all’importo del vecchio premio &lpar;12&comma;91 euro&rpar; e bisognava versarlo entro il 31 gennaio 2019&period; Ora l’Inail ha fissato il 15 ottobre come termine per pagare il saldo di 11&comma;09 euro &period;Entrambi i termini di pagamento pertanto sono ormai oltrepassati pertanto&comma; si dovrà attendere nuovamente Gennaio per attuare la polizza&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Chi ha l&&num;8217&semi;obbligo al pagamento&quest;<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p><strong>E’ obbligato<&sol;strong> ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che&colon;<&sol;p>&NewLine;<ul>&NewLine;<li>ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti<&sol;li>&NewLine;<li>svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa<&sol;li>&NewLine;<li>non è legato da vincoli di subordinazione<&sol;li>&NewLine;<li>presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p>L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze &lpar;soffitte&comma; cantine&comma; giardini&comma; balconi&rpar; dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato&period; Se l’immobile fa parte di un condominio&comma; si considerano come ambito domestico anche le parti comuni &lpar;androne&comma; scale terrazzi&comma; ecc&period;&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze&comma; a condizione che si trovino nel territorio italiano&period; Non è tutelato&comma; invece&comma; l’infortunio in itinere&period;<br &sol;>&NewLine;Matrimonio&comma; parentela&comma; affinità&comma; adozione&comma; tutela&comma; vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono&comma; ai sensi della legge 493&sol;1999&comma; il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- Quadrato adattabile --><br &sol;>&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle" style&equals;"display&colon; block&semi;" data-ad-client&equals;"ca-pub-1950773135707268" data-ad-slot&equals;"5894784386" data-ad-format&equals;"auto" data-full-width-responsive&equals;"true"><&sol;ins><br &sol;>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><br &sol;>&NewLine;<img class&equals;"alignnone size-full wp-image-11424" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;iStock-536034053&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"714" height&equals;"489" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>In base ai requisiti assicurativi indicati&comma; <strong>si devono assicurare<&sol;strong>&colon;<&sol;p>&NewLine;<ul>&NewLine;<li>gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano<&sol;li>&NewLine;<li>tutti coloro che&comma; avendo già compiuto i 18 anni&comma; lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia &lpar;ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione&rpar;<&sol;li>&NewLine;<li>i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni<&sol;li>&NewLine;<li>i lavoratori in mobilità<&sol;li>&NewLine;<li>i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione<&sol;li>&NewLine;<li>i lavoratori in cassa integrazione guadagni<&sol;li>&NewLine;<li>i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l&&num;8217&semi;intero anno &lpar;lavoratori stagionali&comma; lavoratori temporanei&comma; lavoratori a tempo determinato&rpar;&semi; l’ assicurazione&comma; in questo caso&comma; deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa&period; Tuttavia&comma; il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero&comma; anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p>Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone &lpar;ad esempio&colon; madre e figlia&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;<strong>E’ escluso<&sol;strong> dall’obbligo assicurativo&colon;<&sol;p>&NewLine;<ul>&NewLine;<li>colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni<&sol;li>&NewLine;<li>il lavoratore socialmente utile &lpar;Lsu&rpar;<&sol;li>&NewLine;<li>il titolare di una borsa lavoro<&sol;li>&NewLine;<li>l’iscritto a un corso di formazione e&sol;o a un tirocinio<&sol;li>&NewLine;<li>il lavoratore part time<&sol;li>&NewLine;<li>il religioso<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p><&excl;-- Quadrato adattabile --><br &sol;>&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle" style&equals;"display&colon; block&semi;" data-ad-client&equals;"ca-pub-1950773135707268" data-ad-slot&equals;"5894784386" data-ad-format&equals;"auto" data-full-width-responsive&equals;"true"><&sol;ins><br &sol;>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><br &sol;>&NewLine;E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia&period; In tal caso <strong>il premio è a carico dello Stato<&sol;strong>&period;<br &sol;>&NewLine;In particolare&comma; è escluso dal pagamento chi contemporaneamente&colon;<&sol;p>&NewLine;<ul>&NewLine;<li>ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4&period;648&comma;11 euro annui<&sol;li>&NewLine;<li>fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9&period;296&comma;22 euro annui&period;<&sol;li>&NewLine;<&sol;ul>&NewLine;<p>Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione&comma; è soggetto ad una <strong>sanzione<&sol;strong> da parte dell’Inail&comma; graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo non superiore&comma; comunque&comma; all’equivalente del premio &lpar;24&comma;00 euro&rpar;&period;<br &sol;>&NewLine;Sono a disposizione degli assicurati Contact center&comma; Inail sms e associazioni di categoria che forniscono tutte le informazioni necessarie a risolvere dubbi su aspetti normativi e procedurali&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>La copertura quali danni copre&quest;<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p><img class&equals;"alignnone size-full wp-image-11423" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;ilmondodelledonne&period;net&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;11&sol;iStock-992128776&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"724" height&equals;"483" &sol;><&sol;p>&NewLine;<p>L&&num;8217&semi;assicurazione gestita dall&&num;8217&semi;<a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;inail&period;it&sol;cs&sol;internet&sol;attivita&sol;assicurazione&sol;assicurazione-infortuni-domestici&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noopener noreferrer"><strong>Inail<&sol;strong><&sol;a> paga una rendita vitalizia a chi rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici&comma; la percentuale di invalidità permanente contemplata per avere un indennizzo è pari al 16&percnt; &lpar;prima del 2019 la soglia per avere l’indennità era molto più alta&colon; ad esempio ora è coperta la perdita dell&&num;8217&semi;alluce e del corrispondente metatarso&comma; mentre prima non lo era&rpar;&period; Inoltre per l’invalidità compresa tra il 6 e il 15&percnt; si avrà diritto a un rimborso una tantum di 300 euro&period; In caso di morte dell&&num;8217&semi;assicurato&comma; la rendita&comma; calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l&&num;8217&semi;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro&comma; viene corrisposta agli eredi&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Polizza obbligatoria<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p>Come abbiamo già accennato&comma; il pagamento della polizza è obbligatorio per legge e un mancato pagamento prevederà il versamento di interessi di mora che non possono superare l&&num;8217&semi;ammontare del premio stesso&period; Quello che conta però è che chi non si assicura rimane scoperto in caso di infortunio&period;<&sol;p>&NewLine;<h6><strong>Come fare<&sol;strong><&sol;h6>&NewLine;<p>Per rendere più agevole il pagamento dell’integrazione&comma; l’Inail sta inviando agli interessati una lettera con il bollettino PA precompilato di 11&comma;09 euro&period; Chi non ha versato l’acconto&comma; può mettersi in regola pagando i 24 euro in unica soluzione&period; Per maggiori informazioni&comma; visitare il sito ufficiale <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;inail&period;it&sol;cs&sol;internet&sol;attivita&sol;assicurazione&sol;assicurazione-infortuni-domestici&period;html" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noopener noreferrer"><strong>INAIL&period;<&sol;strong><&sol;a><&sol;p>&NewLine;